Come viene diviso il compenso dell’avvocato tra più parti in giudizio?

Chiariti in Cassazione i criteri di calcolo del compenso dell’avvocato e della liquidazione delle spese di più parti nello stesso giudizio. L’onorario resta unico?

Una recente sentenza della Cassazione ha ribadito il principio che si applica alle regole per il calcolo del compenso dell’avvocato quando in giudizio sono presenti più parti (non contrapposte come nelle cause di divorzio) ma difese dallo stesso legale e nella stessa posizione giuridica (come nel caso di coeredi).

Il compenso dell’avvocato per accordo, preventivo o parametri: cosa cambia?

Quando si incarica un difensore legale, quello economico è uno dei parametri che guida la scelta. Quanto costerà l’avvocato e da che cosa dipende il suo onorario?

Come si può leggere nelle guide di approfondimento di Avvocatofacile.it, portale dedicato alla ricerca legale online, la disciplina generale che si applica per il calcolo del compenso dell’avvocato è quella stabilita all’articolo 13 della legge n.247/2012 sulla professione forense. Vi si legge in primis che la pattuizione dei compensi è libera e di norma avviene contestualmente al conferimento dell’incarico.

Il compenso dell’avvocato potrà dunque essere quantificato:

– a tempo;

– in modo forfettario;

– per convenzione su uno o più incarichi;

– per singole fasi;

– a percentuale, ovvero in misura proporzionata al valore dell’affare (purché non si violi il divieto di patto di quota lite).

In merito agli accordi sull’onorario forense, bisogna anche tenere presente che gli avvocati rientrano tra i professionisti ai quali la legge sulla concorrenza numero 124 del 2017, ha esteso l’obbligo di preventivo scritto dei costi per la prestazione. Il problema è che non sono previste sanzioni in caso di violazioni dell’obbligo di preventivo scritto. Che cosa accade quindi se non tra le parti non sono stati presi accordi? Ci sono limiti che tutelano i clienti di fronte a richieste di compensi professionali eccessivamente alti?

Qualora il compenso dell’avvocato non risulti da accordo o preventivo scritto, l’onorario sarà calcolato applicando i parametri ex d.m. 55/2014.

Più parti in giudizio e avvocato unico: chi paga e criteri di calcolo del compenso

Di recente la Corte di Cassazione si è occupata della liquidazione del compenso qualora l’avvocato difenda più parti nello stesso giudizio che si trovino nella medesima posizione processuale (ordinanza n. 29651 del 16 novembre 2018). I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato legittimo l’onorario unico e non più onorari per ogni cliente. Nel caso di specie il legale aveva difeso in un processo espletatosi in due gradi di giudizio 33 persone, nella stessa identica posizione processuale. La decisione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce respingendo il ricorso dell’avvocato il quale aveva richiesto la liquidazione dei compensi in maniera non unitaria. I giudici della Suprema Corte hanno confermato il criterio di divisione del compenso per il numero di assistiti (sulla base dei parametri tabellari stabiliti) per la corretta liquidazione.

A ben vedere peraltro gli ermellini hanno richiamato un principio già affermato da precedente giurisprudenza sull’argomento (fornendo peraltro un elenco specifico che può essere utile all’uopo in futuri casi simili).

Liquidazione spese legali tra più parti nella stessa posizione processuale: giurisprudenza di merito

In merito alla liquidazione del compenso dell’avvocato che difende contemporaneamente più parti nella medesima posizione processuale, si segnalano le seguenti pronunce di merito:

  • sentenza n. 11203/1993: la Corte ha stabilito che il compenso nei confronti dell’avvocato deve essere unico quando tra le parti in giudizio si riscontra lo stesso petitum e causa petendi (ad esempio nelle cause di divisione tra coeredi con la stessa richiesta);
  • sentenza n. 21064/2009: la Corte ha stabilito che il difensore che ha assisto più parti ha diritto a ricevere una liquidazione unica, a meno che la difesa non abbia riguardato richieste differenti, anche se inerenti a posizioni giuridiche corrispondenti;
  • sentenza n. 20113/2015: la Corte si è espressa in merito al caso di più sentenze, riunite in un momento successivo stabilendo che il compenso può essere liquidato in maniera distinta per le attività avvenute prima della riunione processuale, mentre per quelle compiute dopo la riunione il compenso deve essere unitario;
  • sentenza n. 21829/2017: la Corte sancisce che la liquidazione di un onorario unico non riguarda chi difende la medesima persona contro più parti in processi che procedono parallelamente ma separatamente (anche se hanno ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto).

Possiamo dunque concludere, alla luce della giurisprudenza di merito sopra elencata (e contrariamente a quanto sostenuto dal legale ricorrente), che il principio dell’unicità del compenso in presenza di più persone con la medesima posizione processuale, operi non solo nei rapporti di clientela ma si applichi anche ai rapporti di soccombenza.